Il 28 maggio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 11 Aprile 2024, c.d.
“Decreto Salvini”, che ha dettato nuove regole in materia di autovelox, al fine di conciliare le
esigenze di maggiore sicurezza sulle strade e, al contempo, con quelle di impedirne un uso
distorto finalizzato alla sola esigenza di far cassa da parte dei Comuni.
Cosa cambia
Sulle strade urbane, intanto, gli autovelox possono essere usati solo a condizione che il
limite di velocità posto dall’ente proprietario:
• non sia inferiore a 50 km/h se si tratta di strade urbane di scorrimento; e sia pari a 50 km/h
sulle urbane di quartiere e sulle urbane locali;
• sia pari a 30 km/h sulle urbane ciclabili;
• non sia inferiore a 30 km/h sugli itinerari ciclopedonali.
Quindi, nelle “zone 30” (ossia le vie della città dove il limite è di 30 km/h) non si potrà
controllare la velocità con l’autovelox.
Nelle strade extraurbane i dispositivi potranno essere utilizzati solo se il limite di velocità è
quello previsto dal Codice della Strada o, se diverso, solo se non è inferiore a 20 km/h quello
ordinario del Codice.
In una strada extraurbana secondaria dove il limite di velocità è di 90 km/h, pertanto, non
potrà essere installato l’autovelox se il limite di velocità è fissato a 60 km/h (c’è infatti uno
scarto di oltre 20 km/h rispetto a quello ordinario).
Segnaletica autovelox
Fuori dai centri urbani il cartello con il limite di velocità deve trovarsi a non meno di 1 km di
distanza dall’autovelox nel rispetto delle sentenze della Cassazione (sent. n. 25544/2023).
All’interno dei centri urbani, invece, la distanza tra il segnale e l’autovelox dovrà essere:
• di almeno 200 metri sulle strade di scorrimento;
• di almeno 75 metri sulle altre strade.
Sulla distanza massima tra il cartello di avviso e autovelox, invece, resta la vecchia
normativa: l’autovelox non deve trovarsi oltre 4 km dal cartello.
Distanza minima tra due autovelox
Il decreto stabilisce qual è la distanza minima tra due diversi autovelox, che deve essere di
almeno 500 metri nelle strade urbane e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
Numero massimo di multe autovelox
Se si incappa in più autovelox entro la stessa ora e sul medesimo tratto di strada di
competenza di un solo ente (ad esempio il Comune), l’automobilista pagherà una sola multa:
la più severa, maggiorata di un terzo se più conveniente.
Procedure
Al di fuori di autostrade e strade extraurbane principali potrà essere solo il Prefetto a decidere
dove potranno essere collocati gli autovelox, che non prevedono la contestazione immediata
della multa (ossia con contestazione differita).
Quindi con il nuovo decreto anche le postazioni mobili dovranno prima essere autorizzate
dalla Prefettura con apposito decreto: decreto che dovrà essere indicato nel verbale (la
Cassazione ci dirà se a pena di nullità o meno).
Il Prefetto potrà autorizzare l’installazione di autovelox in sede fissa solo qualora lo giustifichi:
• l’elevato numero di incidenti stradali in termini statistici;
• l’impossibilità di bloccare gli automobilisti al momento stesso dell’infrazione.
Pertanto, qualora non adeguatamente motivato, il Decreto Prefettizio sarà suscettibile di
impugnazione al T.A.R. con conseguente annullamento delle contravvenzioni.
Rimozione autovelox non conformi alle nuove disposizioni
Il nuovo Decreto prevede che i Sindaci beneficeranno di dodici mesi per adeguarsi ai nuovi
provvedimenti, dopodiché gli “autovelox che non rispetteranno la norma” dovranno essere
disinstallati fino al loro adeguamento. La disposizione non disciplina espressamente se le
multe comminate nel periodo transitorio, sulla base di dispositivi non conformi, siano valide
o meno e, pertanto, non resterà che stare in attesa di cosa deciderà la magistratura ordinaria
al riguardo.
Approvazione, omologazione e taratura degli autovelox
Ancora aperta, invece, la questione dell’omologazione di tali apparecchiature, aperta solo
qualche mese fa dalla Cassazione e per il quale il Governo si sarebbe riservato di intervenire
entro l’estate.
A tale riguardo, come riportato dalla stampa, per la Cassazione approvazione e
omologazione sono due cose separate (la seconda implica un controllo molto più pervasivo),
che vanno entrambe eseguite prima di utilizzare l’apparecchio. Al contrario, la taratura va
ripetuta ogni anno e di essa deve essere dato atto nel verbale.
In altri termini l’omologazione, in capo al Ministero delle Infrastrutture, rileva l’idoneità di un
dato strumento a rilevare i limiti di velocità e ne autorizza la produzione in serie;
l’approvazione serve a dimostrare la conformità dello strumento a quello omologato. Tali
operazioni sono “una tantum” mentre con periodicità annuale deve essere eseguita la
taratura degli stessi.
In passato il Ministero, in assenza di normative applicabili all’omologazione, aveva statuito
l’idoneità dell’approvazione a sopperire alla mancata omologazione. La Cassazione ha
stabilito che una circolare ministeriale non può sovvertire disposizioni di fonte legislativa e la
questione della validità di multe applicate sulla base di dispositivi non omologati continua ad
essere suscettibile di impugnazione innanzi al Giudice di Pace.
Non resta che attendere l’intervento del Governo chiamato a dirimere la questione.