Art. 1
Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi dell’astro. 36 e seguenti del codice civile, l’ASSOCIAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – AISPA, di seguito denominata Associazione, con sede legale in BUSCA, via Cesare Battisti, n. 29. La sede operativa è stabilita in CUNEO, via Beppe Fenoglio, n. 5.
Art. 2
Scopo
Lo scopo dell’Associazione è la ricerca, la creazione e la messa a disposizione di servizi inerenti l’attività dei soci in esclusiva ed in favore dei propri associati, ricercare convenzioni utili ai soci per il raggiungimento di obbiettivi economici ed organizzativi, quali convenzioni:
- Per la consulenza e l’assistenza nella realizzazione dei programmi amministrativi;
- Per l’ottenimento di finanziamenti agevolati di progetti;
- Per la realizzazione di servizi assicurativi specifici;
- Per l’assistenza e la consulenza contabile-fiscale;
- Per realizzare riduzioni di costi della propria struttura organizzativa dei servizi;
L’ Associazione potrà promuovere specifici corsi di formazione specifica per il settore, fornire materiale informativo di carattere normativo e fiscale e comunque relativo alle attività svolte dagli associati, anche attraverso l’uso di strutture informatiche.
L’ Associazione potrà, su deliberazione dell’assemblea, creare o acquisire quote di partecipazione in cooperative, società o altro tipo di strutture le cui attività rientrino nei fini istituzionali. L’ Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà stipulare convenzioni e accordi che permettano di raggiungere più agevolmente le proprie finalità.
Su conforme deliberazione del Consiglio direttivo può essere autorizzata la creazione di nuove sezioni le quali possono essere autorizzate ad assumere denominazioni particolari, sempre e comunque precedute dalle parole “Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni”.
L’ Associazione è aconfessionale ed apartitica e non ha fini di lucro.
Art. 3
Soci
I soci dell’Associazione si distinguono in:
- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Sono da considerarsi:
Soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione. Soci ordinari tutti coloro che partecipano attivamente all’attività dell’Associazione; Soci sostenitori tutti coloro che usufruiscono dei servizi offerti dall’Associazione. L’ Associazione concede la qualifica di Socio (ordinario o sostenitore) a tutti coloro che vi aderiscono e accettano le finalità ed il metodo dell’Associazione e recano con continuità il proprio contributo. Possono essere soci tutti gli Enti Locali e loro società partecipate e/o controllate e le Società a prevalente partecipazione e pubblica, nonché amministratori pubblici e consulenti e/o esperti dei vari settori della pubblica amministrazione.
Ammissione dei soci
L’ ammissione di un nuovo socio è deliberata in sindacalmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento interno dell’Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
Esclusione dei soci
La qualifica dei soci si perde per:
- Dimissioni
- Decisione motivata del Consiglio Direttivo
- Mancato rinnovo dell’adesione annuale
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione.ùLe quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa; le quote sociali non sono soggette a rivalutazione.
Diritti dei soci
I soci ordinari hanno diritto:
- A partecipare a tutte le attività sociali;
- A ricevere dall’Associazione notizie circa le attività che si intenderebbero intraprendere;
- All’elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.
I soci sostenitori hanno diritto ad usufruire dei servizi offerti dall’Associazione.
Art. 4
Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5
Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Tesoriere.
Art. 6
Assemblea dei Soci
L’assemblea, composta dai soli Soci ordinari. Essa è il massimo organo deliberante e decide in merito a:
- Elezioni del Presidente
- Nomina del Consiglio Direttivo determinandone il numero dei componenti
- Approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo
- Approvazione delle convenzioni e partecipazioni
- Modifica dello Statuto e dei regolamenti
Art. 7
L’ Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno per procedere all’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo relativo all’anno finanziario precedente. L’ Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o un terzo dei Soci ordinari.
Art. 8
Il Presidente ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione sono anche Presidente e Segretario dell’Assemblea. Il Segretario redige i verbali dei lavori e li sottoscrive unitamente al Presidente.
Art. 9
La convocazione dell’Assemblea si effettua mediante affissione dell’avviso nella sede sociale o nella sede operativa almeno cinque giorni prima della data stabilita. L’avviso deve indicare l’ordine del giorno, nonché, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
La seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.
Art. 10
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi ad eccezione di quelle per l’elezione degli organi statutari che si effettuano a scheda segreta.
Art. 11
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci. Esso è composto da un minimo di tre e da un massimo di sette soci ordinari (salvo ulteriore composizione sulla base della deliberazione dell’assemblea) che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione all’associazione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Sulla scheda elettorale potranno essere espressi un massimo di preferenze pari a 2/3 dei consiglieri da eleggere.
Art. 12
Le predette votazioni, da svolgersi il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente uscente mediante convocazione dei Soci, i quali voteranno su di una lista composta da coloro che abbiano presentato la candidatura al Consiglio Direttivo entro il terzo giorno antecedente la data delle votazioni.
Art. 13
Il Seggio elettorale è composto da tre scrutatori non candidati tra i soci presenti.
Art. 14
In caso di decadenza della carica di un Consigliere, a causa della perdita della qualità di Socio o per dimissioni, subentra il primo dei non eletti secondo il criterio di cui all’articolo 11 del presente Statuto. Il subentrante rimane in carica per lo stesso periodo di tempo cui aveva diritto il sostituto.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Elegge a maggioranza semplice, al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario. Nomina tra i Soci di particolare competenza il Tesoriere, il quale dura in carica tre anni, salvo revoca da parte del Consiglio stesso.
Qualora per qualsivoglia motivo, l’Associazione si venga a trovare senza Presidente, il Consiglio Direttivo, decade e deve essere convocata una nuova assemblea per ‘elezione del Presidente e del nuovo Consiglio.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza del Consiglio.
La convocazione, fatta per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, deve contenere l’ordine del giorno.
Art. 17
Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei componenti assegnati, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Le votazioni sono palesi.
I Consiglieri sono dichiarati decaduti dal Presidente qualora non intervengano alle riunioni del Consiglio per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso, salvo quelli statutariamente riservati all’Assemblea.
Formula i regolamenti interni e il programma annuale di attività; elabora i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione sull’attività svolta da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea.
E’ responsabile verso i Soci del regolare funzionamento dell’Associazione, adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; pone in essere tutte quelle attività idonee a raggiungere gli scopi indicati dall’art. 1 dell’Atto Costitutivo.
Art. 19
Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la legale rappresentanza all’associazione, convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea; è responsabile, in solido con il Consiglio Direttivo, del funzionamento e della gestione dell’Associazione, nonché degli atti compiuti in suo nome; vigila sulla riuscita delle manifestazioni; firma la corrispondenza. In caso di assenza assume opportuni provvedimenti di normale competenza del Consiglio al quale dovranno essere sottoposti per la ratifica entro 15 giorni.
Per la parte amministrativa è coadiuvato dal Segretario.
Su richiesta del Presidente, ricorrendovene la necessità, può essere nominato un legale rappresentante diverso dal Presidente stesso.
Alla nomina provvede l’Assemblea o, in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo. Il legale rappresentante è componente effettivo del Consiglio, viene scelto al suo interno, ed esercita le funzioni aventi rilevanza esterna previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 20
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo e ne esercita tutti i poteri.
Art. 21
Il tesoriere provvede alle riscossioni delle entrate ed al pagamento delle spese; queste ultime in caso di impedimento del tesoriere possono venire disposte dal Presidente o dal Vicepresidente. Ha in consegna i documenti ed i registri contabili, redige con il segretario i bilanci preventivi e consuntivi.
Art. 22
Il segretario, oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, cura la tenuta dei libri sociali, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea, attende a tutte quelle incombenze affidategli dal Consiglio.
Art. 23
Le cariche sociali previste dal presente Statuto sono gratuite, salvo diversa disposizione dell’Assemblea.
Art. 24
Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
Dalle quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
Dai proventi di iniziative attuate e promosse dall’Associazione o derivanti dalla organizzazione di convegni;
- Da redditi di capitale;
- Da contributi;
- Da donazioni, elargizioni e lasciti dei soci.
L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
- Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:
- Il bilancio preventivo almeno entro due mesi dall’apertura dell’esercizio sociale;
- Il conto consuntivo almeno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 25
In caso di infrazione da parte dei Soci delle norme del presente Statuto, delle comuni regole di buona educazione e di reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo può applicare le seguenti sanzioni:
- ammonizione scritta;
- sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo massimo di mesi sei;
- decadenza dalla qualifica di socio
Art. 26
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere discusso in sede di assemblea, appositamente indetta e deliberante col voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto, a seguito della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci effettivi e trasmessa al consiglio direttivo.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’ente dovrà essere destinato ad altra associazione con finalità analoghe, a fini di pubblica utilità o a scopi simili alle finalità istituzionali o assistenziali con esclusione della suddivisione fra i soci.
Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti devono essere soddisfatte in proprio e solidamente dai componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 27
Clausole
Ai sensi dell’art. 148, comma 8 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 del Dlgs 460/97, l’Associazione applica le seguenti clausole:
- Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’Assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
NORME FINALI
Per quanto non regolato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.
Eventuali controversie tra i soci e l’associazione saranno competenza del Foro di Cuneo.
Busca, lì 19 maro 2010
ATTO AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20 FEBBRAIO 2013
Allo Statuto dell’Associazione A.I.S.P.A. sono apportate le seguenti variazioni e/o integrazioni:
Art. 1 – Denominazione e Sede
(ultima alinea). La sede operativa dell’Associazione è stabilita a Cuneo, in Via Piave n.1.
Art. 3 – Soci
Viene aggiunta una nuova categoria di Soci e precisamente:
Soci onorari
Viene attribuita la qualifica di Socio Onorario ai Soggetti (Enti e Persone Fisiche), che si distinguono per una maggior attenzione alle tematiche sviluppate dall’Associazione in accordo con le necessità e le esigenze delle Autonomie Locali e in generale della Pubblica Amministrazione. Il Socio Onorario partecipa attivamente all’organizzazione delle iniziative attuate dall’Associazione e, nel caso di singoli Comuni, è disposto ad accordare il patrocinio delle iniziative concordate. L’attribuzione di detta qualifica spetta all’Associazione A.I.S.P.A.
Il Socio Onorario è associato a titolo gratuito, senza alcuna richiesta di contributo e/o quota associativa presente o futura fa parte dell’Associazione A.I.S.P.A.
Cuneo, 20 Febbraio 2013